Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3216 del 07/02/2017 (Rv. 642752 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA | Aree private latistanti pubbliche vie – Manutenzione e messa in sicurezza – Obbligo della P.A. – Sussistenza – Violazione – Responsabilità per i danni subiti dall’utente – Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 14, Cod. Strada art. 30, Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)