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Sez. 6, Sentenza n. 20064 del 03/04/2024 Cc. (dep. 21/05/2024) Rv. 286509-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Reato di pericolo - Astratta possibilità di incriminazione - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286509-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, cosicchè, soltanto nel caso di addebito che non

rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la calunnia con riferimento all'accusa rivolta ad un giornalista di avere inventato le circostanze che lo stesso aveva riferito al pubblico ministero per come apprese, invece, dallo stesso ricorrente, così implicitamente accusandolo dei reati di false informazioni al pubblico ministero, diffamazione e calunnia, sebbene nei confronti dell'accusato non fosse stata avviata alcuna indagine).

Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)