Sez. 2, Sentenza n. 1531 del 11/02/2000 (Rv. 533741 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Distanze tra edifici - Legge antisismica n. 1684 del 1962 - Ambito di applicabilità - Costruzioni nei centri abitati preesistenti - Disciplina del codice civile - Applicabilità - Limiti.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE
Le disposizioni relative alle distanze tra edifici contenute nella normativa antisismica di cui alla legge n. 1684 del 1962 riguardano le costruzioni nelle zone di nuova espansione urbanistica, e non quelle nei centri abitati preesistenti, nei quali, in assenza di una diversa normativa urbanistica locale, trovano applicazione le norme del codice civile (incluse le disposizioni dell'art. 879 cod.civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)