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Sez. 2, Sentenza n. 1838 del 13/02/1993 (Rv. 480908 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Costruzioni in località sismiche | Intervalli tra edifici - Art. 6 della legge "antisismica" n. 1684 del 1962 - Ambito di applicazione - Costruzioni nei centri abitati preesistenti - Disciplina del codice civile - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480908-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Costruzioni in località sismiche

L'art. 6 della legge "antisismica" 25 novembre 1962 n. 1684, in tema di intervalli tra edifici, riguarda le costruzioni nelle zone di nuova espansione urbanistica, non quelle nei centri abitati preesistenti, con la conseguenza che, rispetto a queste ultime, in assenza di una diversa normativa urbanistica, trovano applicazione le regole del codice civile (inclusa quella dell'art. 879 secondo comma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)