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Sez. 3, Ordinanza n. 12642 del 16/10/2001 (Rv. 549682 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sfratto per finita locazione - Opposizione dell'intimato anche in ordine alla competenza - Provvedimento di rilascio dell'immobile ex art. 665 cod. proc. civ. emesso senza risoluzione della questione sulla competenza - Natura - Impugnabilità con istanza di regolamento di competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549682-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza con cui il giudice dispone, ovvero nega, ex art. 675 cod. proc. civ., il rilascio dell'immobile locato senza risolvere la questione sulla competenza, quand'anche sia stata prospettata la competenza della sezione specializzata agraria, è priva di natura sostanziale di sentenza implicita sulla competenza, in quanto essa costituisce un provvedimento provvisorio privo di carattere decisorio ai sensi dell'art. 279 comma secondo cod. proc. civ. e quindi ha non soltanto forma ma anche contenuto sostanziale di ordinanza, insuscettibile pertanto di impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)