Sez. 6, Sentenza n. 6989 del 30/03/1995 Ud. (dep. 17/06/1995) Rv. 201953 - 01
Impugnazioni - Interesse ad impugnare | Mirante ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli - Sussistenza - Fattispecie in tema di effetti nel giudizio disciplinare.
Impugnazioni - Interesse ad impugnare
L'interesse ad impugnare - che deve tendere ad un risultato pratico in rapporto alle situazioni e alle facoltà tutelate dall'ordinamento -assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che che ne invoca il riesame. Il che rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). Stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell' ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di esso possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole. (Nella specie è stato ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 568 comma quarto cod. proc. pen., ma dichiarato inammissibile nel merito, il ricorso di un ufficiale di polizia giudiziaria, assolto dal reato di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 cod. pen., così modificata l'originaria imputazione di tentata concussione, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, essendo stato il fatto commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, legge 16 aprile 1990, n. 86, mod. dall'art. 3 legge 7 febbraio 1992 n. 181).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)