Sez. 5, Sentenza n. 24300 del 19/03/2015 Ud. (dep. 05/06/2015) Rv. 263907 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - Interesse ad impugnare - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È configurabile l'interesse ad impugnare dell'imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., considerato che detto interesse sussiste qualora dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Pertanto, detta modifica rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi come l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'interesse ad impugnare la sentenza con cui il giudice di appello aveva dichiarato prescritti i reati di falso ideologico in atto pubblico e di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, commessi dagli imputati, in qualità di vigili urbani).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)