Sez. 5, Sentenza n. 15673 del 12/08/2004 (Rv. 575520 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Atti di società - Denuncia di avveramento di condizione relativa ad aumento di capitale - Aliquota dell'1 per cento di cui all'art. 4, lett. a), n. 5, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Contrasto con la normativa comunitaria - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la denuncia di avveramento di condizione relativa ad un aumento di capitale di una società per azioni va assoggettata all'imposta con l'aliquota dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 4, lett. a), n. 5, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), atteso che tale regime non si pone in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. 4 e 7 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (come modificata dalle direttive n. 73/80/CEE e n. 303/85/CEE), non rientrando l'atto su indicato in alcuno dei casi di aliquota ridotta previsti dalla detta normativa comunitaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1980 num. 73, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)