Sez. 1, Sentenza n. 1273 del 27/02/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204697 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Valutazione del semestre - Necessità "a priori" di considerare un periodo continuo - Esclusione - "Ratio" della norma - Parametro di riferimento.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In materia di liberazione anticipata, la possibilità di sommare periodi non continui non è esclusa "a priori", ma deve essere valutata caso per caso. La fondamentale esigenza alla quale l'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 si ispira, (di consentire una razionale valutazione dei presupposti comportamentali per la concessione del beneficio), può essere perseguita pur al di fuori del postulato della necessaria continuità del semestre. La norma prevede infatti quale condizione per la liberazione anticipata la prova di partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, ed è a tale parametro che è necessario fare riferimento per stabilire se, nonostante la interruzione del semestre, sia possibile un giudizio positivo sulla partecipazione al programma socializzante.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)