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Sez. 1, Sentenza n. 21689 del 06/05/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 239884 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Valutazione di periodi di detenzione inferiori al semestre - Cumulabilità - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239884-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata, la lunghezza dell'intervallo di tempo intercorrente tra due periodi di carcerazione non è di per sé ostativa ad una valutazione complessiva, qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione, sempre che sia possibile accertare un'effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha precisato che deve trattarsi di periodi di durata tale da consentire un'effettiva valutazione e non intervallati da periodi di libertà in cui risultino poste in essere condotte criminose o anche semplicemente antisociali).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)