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Sez. 5, Sentenza n. 13860 del 23/07/2004 (Rv. 574922 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Imposta di consumo sull'energia elettrica, prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Rimborso - Interessi - Decorrenza - Disciplina ex art. 5 della legge n. 29 del 1961 - Esclusiva applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574922-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di rimborso dell'imposta di consumo sull'energia elettrica (e relative addizionali), prevista dall'art. 52 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, al contribuente spettano gli interessi di mora a decorrere dalla data della domanda di rimborso, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, il quale regola in via esclusiva la misura e la decorrenza degli interessi "sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria", atteso che, in ragione del rapporto di specialità esistente tra la normativa fiscale e quella generale prevista dalla disciplina codicistica, nell'ordinamento tributario non vi è spazio per un'azione generale di indebito (ex art. 2033 cod. civ.), incompatibile con il sistema di tutela procedimentale e giurisdizionale del contribuente apprestato in coerenza con la finalità pubblicistica del prelievo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)