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Sez. 5, Sentenza n. 2710 del 12/02/2004 (Rv. 570079 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi - Disciplina applicabile - Decorrenza - Stato soggettivo dell'amministrazione erariale "accipiens" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570079-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, gli interessi sulle somme rimborsate spettano al contribuente con decorrenza non dalla data della domanda giudiziale, ma da quella delle singole istanze amministrative di rimborso, trovando applicazione alla materia l'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, che in via generale regola la materia degli interessi su indebito tributario, e non la disciplina comune dell'art. 2033 cod. civ., restando pertanto del tutto irrilevante l'accertamento sullo stato soggettivo dell'amministrazione erariale cui era stata pagata la tassa non dovuta (sul quale, nella specie, si era soffermata la verifica del giudice di merito).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)