Sez. L, Sentenza n. 14426 del 04/11/2000 (Rv. 541376 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Licenziamento dichiarato illegittimo - Successivo licenziamento non impugnato - Provvedimenti del giudice - Risarcimento del danno - Diritto - Sussistenza - Reintegra - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Nel caso in cui, dopo un primo licenziamento, ne sia intervenuto un altro, non tempestivamente impugnato, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze del primo licenziamento dichiarato illegittimo, deve limitarsi alla condanna al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore nel periodo corrente tra il primo ed il secondo licenziamento, con esclusione di qualsiasi risarcimento per il periodo successivo, salva in ogni caso l'indennità minima di cinque mensilità; non può, invece, ordinare la reintegra nel posto di lavoro, essendosi il rapporto lavorativo ormai definitivamente estinto per effetto della mancata impugnativa del secondo provvedimento di recesso.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)