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Sez. L, Sentenza n. 1815 del 13/02/1993 (Rv. 480884 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Risarcimento del danno - Carattere autonomo rispetto alla reintegrazione - Conseguenze - Accoglimento della domanda di risarcimento e non di quella di reintegrazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480884-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)

La tutela cosiddetta risarcitoria, prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per il caso di licenziamento illegittimo, ha carattere autonomo rispetto a quella ripristinatoria, contemplata dal primo comma della medesima norma, così da poter essere riconosciuta anche dal dipendente che non voglia o non possa ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Ne consegue che, qualora nelle more del giudizio promosso dal lavoratore si verifichi un accadimento che renda impossibile la reintegrazione per causa non imputabile ad una delle parti ai sensi degli artt. 1256 e 1463 (nella specie, per avvenuta cessazione totale dell'attività aziendale), il giudice che accerti l'illegittimità del pregresso licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno con riguardo al periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)