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Sez. L, Sentenza n. 391 del 17/01/1984 (Rv. 432623 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PROVA RELATIVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - DEDUZIONI DEL LAVORATORE VOLTE A DIMOSTRARE L'INSUSSISTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432623-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PROVA RELATIVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - DEDUZIONI DEL LAVORATORE VOLTE A DIMOSTRARE L'INSUSSISTENZA - IRRILEVANZA.*

A norma degli artt. 2697 cod. civ. e 5 della legge n. 604 del 1966, incombe al datore di lavoro l'Onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento, né da quest'Onere lo esime la circostanza che il lavoratore abbia addotto eventuali ragioni per dimostrare l'insussistenza dell'una o dell'altro, costituendo tali deduzioni mere difese per contestare la legittimità del recesso ed essendo esse dallo stesso lavoratore modificabili o sostituibili nel corso del giudizio con nuove e diverse ragioni dedotte al medesimo fine. (V 4161/80, mass n 408041).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)