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Sez. 2, Sentenza n. 1055 del 18/05/1967 (Rv. 327418 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - ESERCIZIO AUTONOMO DEL DIRITTO DA PARTE DI CIASCUN CONDOMINO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - PAGAMENTO SEPARATO - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1967-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327418-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - ESERCIZIO AUTONOMO DEL DIRITTO DA PARTE DI CIASCUN CONDOMINO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - PAGAMENTO SEPARATO - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*

L'indennita di sopraelevazione costituisce un diritto proprio ed autonomo di ciascun condomino rispetto al pari diritto degli altri, di guisa che ciascun condomino puo esercitarlo indipendentemente dagli altri e vi puo anche rinunciare. Non essendo, pertanto, ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, la sentenza emessa, nei confronti di alcuni soltanto di essi non e inutiliter data e non espone colui che ha sopraelevato al pericolo di pagare l'indennita piu volte questi potra essere tenuto a pagare i condomini rimasti assenti dal giudizio separatamente, quando ne facciano richiesta, ma potra ad essi opporre la Determinazione effettuata e sulla quale si e formato il giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)