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Sez. 2, Sentenza n. 939 del 15/03/1976 (Rv. 379591 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - RIMOZIONE DELLE OPERE - AZIONE GIUDIZIARIA - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379591-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - RIMOZIONE DELLE OPERE - AZIONE GIUDIZIARIA - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - SUSSISTENZA.*

Poiche il condominio di edificio e un ente di gestione sfornito di personalita distinta da quella dei partecipanti, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario del condominio medesimo non priva ciascun condomino del potere di esperire, sia contro i terzi che contro gli altri condomini, le azioni a difesa dei diritti comuni inerenti all'immobile; in particolare, il singolo partecipante e abilitato ad agire contro il proprietario dell'ultimo piano che abbia eseguito una sopraelevazione, tanto che l'Azione tenda alla rimozione di opere illegittimamente compiute, quanto che la stessa sia semplicemente rivolta ad ottenere la corresponsione della quota dell'indennita prevista dall'art 1127 quarto comma cod civ. (V 184/73, mass n 361975; (V 4094/68, mass n 337753; (V 1055/67, mass n 327418).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)