Sez. L, Sentenza n. 19560 del 21/09/2007 (Rv. 600047 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Ricorso per cassazione - Vizio di violazione di legge o di contratti collettivi di lavoro - Quesito di diritto - Frammentazione del motivo in pluralità di quesiti - Limiti - Agevole ed univoca lettura del dato testuale - Ammissibilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di violazione di legge o di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, impugnata a norma dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., deve contenere, in ossequio al disposto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., almeno un quesito per ogni motivo o censura; tuttavia, la frammentazione di un unico motivo in una pluralità di quesiti non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso, allorquando il giudice sia in grado di ridurre ad unità i quesiti formulati, attraverso una lettura che sia agevole ed univoca, per la chiarezza del dato testuale. Il rapporto corrente fra il motivo del ricorso ed il relativo quesito è assimilabile a quello che intercorre fra motivazione e dispositivo della sentenza, dovendo la decisione rapportarsi al motivo che sorregge il quesito, in termini analoghi a quelli che caratterizzano la valutazione della corrispondenza tra motivazione e dispositivo della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)