Sez. 1, Sentenza n. 15949 del 17/07/2007 (Rv. 598050 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 bis cod. proc. civ. - Quesito di diritto - Contenuto - Non attinenza col giudizio e col motivo - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
E inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale il quesito non ha attinenza nè col giudizio nè col motivo formulato ma introduce un tema nuovo ed estraneo (nella specie, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di incompetenza resa nel procedimento ex art. 274 cod. civ., il quesito era stato riferito al procedimento ex art. 269 cod. civ. e non alla competenza territoriale nel procedimento di ammissibilità dell'azione)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)