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Sez. L, Sentenza n. 1224 del 05/02/1988 (Rv. 457432 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EMOLUMENTI CONTINUATIVI - INCLUSIONE - CONDIZIONI - DEFINITIVITÀ DEI MEDESIMI O LORO NATURA SALTUARIA OD OCCASIONALE - IRRILEVANZA - PERIODICITÀ ED ORDINARIETÀ - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457432-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EMOLUMENTI CONTINUATIVI - INCLUSIONE - CONDIZIONI - DEFINITIVITÀ DEI MEDESIMI O LORO NATURA SALTUARIA OD OCCASIONALE - IRRILEVANZA - PERIODICITÀ ED ORDINARIETÀ - NECESSITÀ.*

Al fine della Determinazione della base di calcolo della indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982, istitutiva del trattamento di fine rapporto) il requisito della "continuità" - che determina l'inclusione degli emolumenti a carattere retributivo nella suddetta base di calcolo - postula non già la definitività dell'emolumento stesso, ma la periodicità ed ordinarietà della sua erogazione, che pertanto non deve essere saltuaria od occasionale. (la S.C. ha cassato, nella specie, la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che la cosiddetta indennità complessiva, percepita dai dipendenti dell'Isveimer, non rientrasse nella base di calcolo dell'indennità di anzianità). (V 3232/85, mass n 440903).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)