Sez. L, Sentenza n. 6567 del 03/12/1988 (Rv. 460880 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CORRESPONSIONE CONTINUATIVA DI UN ASSEGNO RAPPORTATO AL MAGGIOR IMPEGNO DEL DIPENDENTE - PARTE INTEGRANTE DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - COMPUTO NELLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - TRASFORMAZIONE IN MERA LIBERALITÀ DEL DATORE DI LAVORO CON SUCCESSIVO CONTRATTO COLLETTIVO - DIVIETO - RINUNCIA DEL LAVORATORE ALL'OBBLIGATORIETÀ DI DETTA PRESTAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CORRESPONSIONE CONTINUATIVA DI UN ASSEGNO RAPPORTATO AL MAGGIOR IMPEGNO DEL DIPENDENTE - PARTE INTEGRANTE DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - COMPUTO NELLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - TRASFORMAZIONE IN MERA LIBERALITÀ DEL DATORE DI LAVORO CON SUCCESSIVO CONTRATTO COLLETTIVO - DIVIETO - RINUNCIA DEL LAVORATORE ALL'OBBLIGATORIETÀ DI DETTA PRESTAZIONE - CONDIZIONI.*
La corresponsione continuativa di un assegno (anche se di ammontare variabile) al dipendente, durante il corso del rapporto di lavoro, va considerata come elemento della retribuzione da computarsi nella liquidazione di fine rapporto per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto, e per la considerazione che una elargizione liberale da parte del datore di lavoro può giustificarsi soltanto se occasionale e collegata a particolari eventi. Pertanto l'erogazione rapportata per prassi aziendale, che integra il contenuto del contratto individuale, al maggior impegno del dipendente (nella specie, integrazione di un premio di rendimento in favore di un dirigente), costituendo un premio incentivante della sua laboriosità, fa parte della retribuzione vera e propria senza che possa essere trasformata in mera liberalità del datore di lavoro con successivo contratto collettivo, in cui l'eventuale rinuncia del lavoratore all'obbligatorietà della detta prestazione deve essere esplicitata sì da consentire l'impugnativa di cui all'art. 2113 cod. civ., anche in costanza di rapporto. (V 244/88, mass n 456827; (V 1224/88, mass n 457432).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)