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Sez. L, Sentenza n. 12656 del 17/12/1998 (Rv. 521750 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Regolamento concernente la disciplina del personale - Natura contrattuale - Conseguenze - Interpretazione riservata al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521750-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI

Le disposizioni dell'ordinamento interno del banco di Napoli, configurante atto amministrativo di autorganizzazione che esprime una volontà unilaterale dell'ente pubblico economico, vanno necessariamente integrate, nella parte in cui investono diritti del dipendente, come quello al riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni esercitate, con le norme di origine pattizia, trasfuse nel regolamento del personale, che pongano a carico del datore di lavoro specifici obblighi; sicché l'interpretazione di tale regolamento è demandata al giudice del merito, i cui accertamenti e le cui valutazioni sono censurabili soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (principio affermato con riferimento all'accordo sindacale dell'8 luglio 1981 avente ad oggetto tra l'altro la dotazione di personale, distinto per qualifica, delle agenzie di città e di quelle foranee).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)