Sez. 2, Sentenza n. 1825 del 10/07/1962 (Rv. 252894 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - NOZIONE - SVOLGIMENTO DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO, CON ORGANIZZAZIONE AUTONOMA, DI UNA ATTIVITA ECONOMICA GIA ESPLICATA DA UN PRECEDENTE IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - NOZIONE - SVOLGIMENTO DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO, CON ORGANIZZAZIONE AUTONOMA, DI UNA ATTIVITA ECONOMICA GIA ESPLICATA DA UN PRECEDENTE IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
La disciplina, dettata dall'arti 2112 cod civ, ai fini di assicurare al lavoratore la continuita del rapporto di lavoro, salvo tempestiva disdetta, e di garantirgli anche verso il soggetto subentrato nella titolarita dell'impresa il soddisfacimento dei crediti di lavoro maturati nei confronti del precedente titolare, ha per suo presupposto necessario il trapasso da uno ad altro imprenditore di quel particolare complesso di beni organizzati per l'Esercizio dell'impresa che, unitariamente considerato come universitas, costituisce l'azienda. La continuita del rapporto di lavoro e il vincolo di solidarieta del successore sono concepiti in funzione inscindibile della continuita di una medesima azienda trasferita ad altri nella sua entita obiettiva. Pertanto, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art 2112 cod civ, nel caso in cui, cessata da un imprenditore una determinata attivita, questa sia da altro imprenditore esercitata con propria organizzazione produttiva del tutto autonoma che con la precedente non si ricolleghi ne dal lato giuridico ne dal lato economico. (Conf 3045/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)