Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 18/06/1976 (Rv. 381080 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE - MANCATO CONSENSO DA PARTE DELL'ATTORE - PRETESA RISARCITORIA DEL CONVENUTO VITTORIOSO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE - MANCATO CONSENSO DA PARTE DELL'ATTORE - PRETESA RISARCITORIA DEL CONVENUTO VITTORIOSO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il convenuto con domanda soggetta a trascrizione, rimasto vittorioso non puo pretendere, in separato giudizio, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art 2043 cod civ, per non avere egli acconsentito, nel corso del primo giudizio, alla cancellazione della trascrizione. L'attore, infatti, in pendenza del giudizio promosso con domanda per la quale la legge (artt 2652 e 2653 cod civ) prevede la trascrizione, non ha alcun Obbligo giuridico di consentirne la cancellazione, e, pertanto, non puo essere ritenuto responsabile per fatto illecito. Detta pretesa risarcitoria puo essere sollevata solo per responsabilita aggravata, nei casi e nei modi di cui all'art 96 cod proc civ, e, quindi, esclusivamente nell'ambito del processo nel quale si e verificato lo scorretto comportamento della parte. (V 680/71, mass n 350436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)