Sez. 1, Sentenza n. 680 del 10/03/1971 (Rv. 350436 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - ILLEGITTIMA TRASCRIZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE - RISARCIMENTO DANNI - DISTINZIONE TRA DOMANDA NON TRASCRIVIBILE IN ASSOLUTO E DOMANDA NON TRASCRIVIBILE NEL CASO CONCRETO - NORME RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - ILLEGITTIMA TRASCRIZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE - RISARCIMENTO DANNI - DISTINZIONE TRA DOMANDA NON TRASCRIVIBILE IN ASSOLUTO E DOMANDA NON TRASCRIVIBILE NEL CASO CONCRETO - NORME RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*
Ai fini dell'identificazione della norma di legge da applicare nei singoli casi, allorche venga richiesto il risarcimento dei danni subiti per l'illegittima trascrizione di una domanda giudiziale, occorre tener distinta l'ipotesi della domanda non trascrivibile, in quanto non compresa in nessuno dei casi indicati negli artt 2652 e 2653 cod civ, da quella della domanda che, pur essendo di per se, considerata sotto il profilo tipologico, suscettibile di trascrizione, non puo, tuttavia, essere trascritta in concreto, non sussistendo il diritto che dovrebbe costituirne l'indispensabile presupposto. Mentre nella prima ipotesi l'Azione di risarcimento trova il suo titolo giuridico nel disposto dell0art 2043 cod civ, dovendosi ravvisare nell'eseguita trascrizione un vero e proprio fatto illecito (che, limitando, anche solo temporaneamente, il diritto del proprietario al pieno godimento ed alla libera disponibilita delle cose sue, e, gia di per se, produttivo di danno), nella seconda ipotesi si applica, invece, l'art 96 cpv cod proc civ. (V 290'69, mass n 338277' 1983'66, mass n 323849' 2980'60' 2057'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)