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Sez. 5, Sentenza n. 7576 del 15/01/2004 Cc. (dep. 23/02/2004) Rv. 227941 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE | Progetto di intervento - Mancanza - Audizione delle parti - Omissione - Nullità dell'ordinanza - Ricorso in Cassazione - Annullamento senza rinvio.
Stato
decisa il 2004-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227941-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, l'ordinanza con la quale il giudice dispone, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 448 del 1988, la sospensione del processo e la messa alla prova, senza la preventiva audizione delle parti e in mancanza della predisposizione del progetto di intervento, è affetta da una nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio, nonché dal vizio di "eccesso di potere" di cui alla lett. a) dell'art. 606 cod. proc. pen., avendo il giudice esercitato un potere - quello relativo alla predisposizione della relazione sull'imputato - riservato all'amministrazione. (Nella fattispecie la Corte, ha annullato senza rinvio l'ordinanza, ex art. 620 lett. c) cod. proc. pen).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)