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Sez. 4, Sentenza n. 32178 del 20/06/2014 Cc. (dep. 21/07/2014) Rv. 260317 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE | Relazione negativa degli Uffici del Servizio Sociale per i Minorenni - Progetto d'intervento compilato in esecuzione di disposizione del giudice - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260317-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, è nulla l'ordinanza con la quale il giudice dispone la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato, in presenza di relazione negativa degli Uffici del Servizio Sociale per i Minorenni e con progetto d'intervento da quest'ultimi compilato in esecuzione di disposizione del giudicante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 27, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)