Sez. L, Sentenza n. 10713 del 05/06/2004 (Rv. 573401 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro - Assunzione di lavoratori in mobilità - Applicabilità della riduzione contributiva ex art. 8 legge n. 223 del 1991 - Esclusione (ex art. 68 legge n. 388 del 2000 di interpretazione autentica di tale disposizione).
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
La riduzione contributiva prevista dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 223 del 1991 in relazione ai lavoratori assunti attingendo dalle liste di mobilità non è applicabile ai premi assicurativi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, essendo tale applicabilità espressamente esclusa dall'art. 68, n. 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con norma di interpretazione autentica (come tale retroattiva) della suddetta disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 68 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)