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Sez. L, Sentenza n. 1239 del 26/02/1982 (Rv. 419117 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ASSICURAZIONE ENPAIA - AUTOMATISMO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 1655 DEL 1962 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1982-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419117-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ASSICURAZIONE ENPAIA - AUTOMATISMO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 1655 DEL 1962 - PORTATA.*

L'automatismo dell'Assicurazione e.N.P.a.I.A. Stabilito, in linea con la comune disciplina assicurativa concernente le altre categorie di lavoratori, dall'art. 7 della legge 29 novembre 1962 n. 1655 - secondo cui le prestazioni assicurative sono corrisposte anche nei casi in cui al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti in tutto o in parte moroso nel versamento dei contributi dovuti - prescinde dalla formale Costituzione del rapporto assicurativo mediante la denuncia dell'assunzione del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, in quanto - come dimostrato dalla previsione, contenuta nell'art. 5 della medesima legge, dell'Obbligo, per il datore di lavoro che abbia omesso detta denuncia, di corrispondere i contributi dovuti e non versati - il rapporto assicurativo nasce ope legis per effetto della Costituzione del corrispondente rapporto di lavoro, il cui termine iniziale deve, nel caso di omessa denuncia, essere accertato nei congrui modi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 5, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)