Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019 Ud. (dep. 19/12/2019) Rv. 278012 - 02
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Conclusioni depositate dalla parte civile in cancelleria - Legittimità - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni depositate in cancelleria dal difensore della parte civile, dovendo egli, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma 1, cod. proc. pen., alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)