Sez. 1, Sentenza n. 25444 del 18/03/2026 Ud. (dep. 07/07/2026) Rv. 290573-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Trattazione orale - Applicabilità dei termini di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. - Esclusione - Parte civile che partecipi all’udienza - Deposito della comparsa conclusionale al termine della propria discussione - Ammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio di cassazione, l'accoglimento della richiesta di trattazione orale comporta l'abbandono del percorso procedimentale scandito dai termini previsti dall'art. 611, comma 1,
cod. proc. pen., sicché, in virtù del rinvio alle disposizioni relative ai giudizi di merito operato dall'art. 614, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile che partecipi alla discussione può depositare la comparsa conclusionale direttamente in udienza, come consentito dall'art. 523, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la presentazione delle conclusioni scritte fino al momento in cui è chiamata ad intervenire, senza fissare termini di decadenza.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)