Sez. 1, Sentenza n. 1618 del 22/01/2009 (Rv. 606271 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA | Contratto - Esecuzione di buona fede - Contenuto - Determinazione in base al dovere di solidarietà ex art.2 Cost. - Nozione conseguente - Dovere giuridico autonomo - Violazione - Diritto al risarcimento del danno - Configurabilità - Fattispecie relativa a preliminare di cessione di quote sociali.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA
Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato risolto per inadempimento del promittente un contratto preliminare di cessione delle quote di una società in nome collettivo, negando qualsiasi rilievo al mancato pagamento dei fornitori della società da parte del promissario, sul presupposto che quest'ultimo, immesso anticipatamente nel possesso dei beni aziendali, ne era stato spogliato dallo stesso promittente, e senza tener conto che l'inadempimento del promissario esponeva il promittente alla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1174, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)