Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008 (Rv. 605685 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA | Rapporto contrattuale (di lavoro) - Esecuzione secondo buona fede - Contenuto - Determinazione in base ai valori della Costituzione (art. 2 Cost.) - Nozione conseguente - Dovere giuridico autonomo - Violazione - Diritto al risarcimento del danno - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA
Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva condannato il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR - al pagamento, in favore di un proprio dipendente, della somma corrispondente agli interessi maturati sulle quote annualmente accantonate di trattamento di fine rapporto a causa degli investimenti delle stesse in buoni postali fruttiferi, secondo quanto previsto dal d.P.C.m. 8 giugno 1946, effettuati tardivamente rispetto alle scadenze fissate da delibere della Giunta amministrativa dello stesso CNR).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 2 CORTE COST., DPCM 08/06/1946
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)