Sez. 3, Sentenza n. 618 del 22/02/1968 (Rv. 331763 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - PRESUPPOSTI PER LA CONDANNA - ESECUZIONE D'UN PROVVEDIMENTO D'URGENZA - ESECUZIONE FORZATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - SPONTANEO ADEGUAMENTO ALL'ORDINE DEL GIUDICE DEL DESTINATARIO DI ESSO - SUFFICIENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - PRESUPPOSTI PER LA CONDANNA - ESECUZIONE D'UN PROVVEDIMENTO D'URGENZA - ESECUZIONE FORZATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - SPONTANEO ADEGUAMENTO ALL'ORDINE DEL GIUDICE DEL DESTINATARIO DI ESSO - SUFFICIENZA.*
Ai fini della condanna per responsabilita aggravata della parte che ha agito senza normale prudenza, in tema di provvedimenti d'urgenza, la locuzione esecuzione del provvedimento non va intesa nel senso tecnico di esecuzione forzata, cioe di realizzazione del comando del giudice indipendentemente e, se del caso, contro la volonta del soggetto tenuto ad adempiere. La locuzione comprende invece ogni caso in cui il comando del giudice venga a tradursi in una corrispondente situazione di fatto che al primo si adegui, a nulla rilevando che cio avvenga mediante la cooperazione dell'intimato, cioe attraverso la spontanea condotta del soggetto destinatario dell'ordine.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)