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Sez. 2, Sentenza n. 964 del 16/03/1976 (Rv. 379613 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - LEGGE N 1684 DEL 1962 - DISCIPLINA DELLE ALTEZZE E DELLE DISTANZE LEGALI DEGLI EDIFICI E DELLA LARGHEZZA DELLE STRADE - SFERA DI APPLICAZIONE - CENTRI DI ABITATI DI NUOVA COSTRUZIONE - INCLUSIONE - NUOVE COSTRUZIONI O RICOSTRUZIONI IN VECCHI CENTRI ABITATI - ESCLUSIONE - MANCANZA DI PIANI REGOLATORI E DI REGOLAMENTI EDILIZI - POTERI DEL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE.*
Stato
decisa il 1976-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379613-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - LEGGE N 1684 DEL 1962 - DISCIPLINA DELLE ALTEZZE E DELLE DISTANZE LEGALI DEGLI EDIFICI E DELLA LARGHEZZA DELLE STRADE - SFERA DI APPLICAZIONE - CENTRI DI ABITATI DI NUOVA COSTRUZIONE - INCLUSIONE - NUOVE COSTRUZIONI O RICOSTRUZIONI IN VECCHI CENTRI ABITATI - ESCLUSIONE - MANCANZA DI PIANI REGOLATORI E DI REGOLAMENTI EDILIZI - POTERI DEL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE.*

Le norme degli artt 6, 7 e 8 della legge 25 novembre 1962 n 1684, sull'edilizia nelle localita sismiche, (concernenti la larghezza delle strade, gli intervalli di isolamento, le altezze degli edifici e le loro distanze dal confine) si riferiscono esclusivamente ai centri abitati di nuova costruzione tanto se sorti in nuove localita, quanto se costituenti ampliamenti di vecchi centri abitati. Tali norme, percio, non possono trovare diretta ed immediata applicazione riguardo alle nuove costruzioni, od alle ricostruzioni eseguite nei vecchi centri abitati, per le quali il primo comma dell'art 17 della stessa legge dispone che esse, quando non esistono piani regolatori o regolamenti edilizi, debbono essere compiute secondo le direttive previamente richieste dal comune al competente Provveditorato regionale delle opere pubbliche (Sezione urbanistica) e da questo impartite, per quanto riguarda gli allineamenti, le lunghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze, in armonia con le norme di cui al capo primo. (Conf 2794/68, mass n 335436).*

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 7, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)