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Sez. 1, Sentenza n. 6490 del 15/12/1980 (Rv. 410253 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT 6, 7 E 8 DELLA LEGGE N 1684 DEL 1962 - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410253-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT 6, 7 E 8 DELLA LEGGE N 1684 DEL 1962 - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE.*

In tema di edilizia nelle localita sismiche, le Disposizioni degli artt 6, 7 e 8 della legge 25 novembre 1962, n 1684, (concernenti la larghezza delle strade, gli intervalli di isolamento, le altezze degli edifici e le loro distanze dal confine)-mentre non operano per le costruzioni nei vecchi centri abitati (ossia, scampati ai terremoti) che siano privi di piano regolatore e di regolamento edilizio, per le quali valgono, ai sensi del successivo art 17, le prescrizioni sostitutive delle autorita competenti per le opere pubbliche-trovano diretta ed immediata applicazione relativamente ai centri abitati di nuova costruzione. (nella specie, in Sede di Determinazione del risarcimento spettante al proprietario di un suolo occupato abusivamente dal comune, i giudici del merito avevano ritenuto l'inedificabilita dello stesso sulla base dell'art 6 della legge n 1684 del 1962, pur essendo il comune privo di strumenti urbanistici. Il SC, non risultando la appartenenza di tale terreno al centro storico, ha confermato la decisione, alla stregua del principio che precede). (Conf 43/78, mass n 389333; (Conf 964/76, mass n 379613; (Conf 2794/68, mass n 335436).*

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 7, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)