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Sez. L, Sentenza n. 1772 del 07/03/1990 (Rv. 465697 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CLAUSOLA DI RIENTRO DEI LAVORATORI SOSPESI - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PRETESA RISARCITORIA E NON REALE DEI LAVORATORI NON RIAMMESSI - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465697-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CLAUSOLA DI RIENTRO DEI LAVORATORI SOSPESI - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PRETESA RISARCITORIA E NON REALE DEI LAVORATORI NON RIAMMESSI - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Ove, in ipotesi di ricorso alla cassa integrazione guadagni, le parti pattuiscano una clausola di rientro dei lavoratori sospesi, l'eventuale inadempimento del datore di lavoro di tale clausola comporta in favore dei lavoratori non riammessi in servizio una pretesa solo risarcitoria e non già reale, che postula invece la radicale nullità dell'atto per discriminazioni fondate su violazioni di norme inderogabili di legge. (V 884/89, mass n 461887; (V 4058/88, mass n 459165; (V 1299/88, mass n 457468).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)