Sez. L, Sentenza n. 4054 del 15/06/1988 (Rv. 459165 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MALATTIA INIZIATA DOPO DUE MESI DALLA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - INDENNITÀ DI MALATTIA - DIRITTO DEL SOGGETTO PROTETTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DIPENDENTE DALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA PER ESCLUSIVA VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MALATTIA INIZIATA DOPO DUE MESI DALLA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - INDENNITÀ DI MALATTIA - DIRITTO DEL SOGGETTO PROTETTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DIPENDENTE DALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA PER ESCLUSIVA VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE.*
Con riguardo all'indennità di malattia, i limiti previsti dagli artt. 7 e 30 del C.C.n.L. 3 gennaio 1939 (tuttora vigente ex art. 43 d.l.l. 23 novembre 1944 n. 369) - secondo cui, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, il trattamento di malattia spetta soltanto se la malattia abbia avuto inizio entro due mesi dalla sospensione stessa - sono da intendere in senso restrittivo e quindi non trovano applicazione nei casi in cui, permanendo il sinallagma e quindi la tutela assicurativa, rimanga sospesa la sola prestazione lavorativa, in vista della continuazione del rapporto temporaneamente impedito per eventi protetti dalla legge o comunque non imputabili al lavoratore. Consegue che sussiste l'Obbligo dell'INPS di erogare il trattamento di malattia, anche se questa sia iniziata dopo due mesi dalla sospensione della prestazione lavorativa, nel caso in cui quest'ultima dipenda dalla cessazione dell'attività produttiva per esclusiva volontà del datore di lavoro. (V 5605/87, mass n 454079; (V 7670/87, mass n 455554).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)