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Sez. L, Sentenza n. 12752 del 28/11/1992 (Rv. 479798 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Costituzione dell'appellato - In genere | Omissione della costituzione o eccezione di invalidità dell'atto di appello sollevata dall'appellato medesimo - Accertamento giudiziale dell'invalidità e del giudicato conseguente - Definizione del giudizio con pronunzia di mero rito - Necessità.
Stato
decisa il 1992-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479798-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Costituzione dell'appellato - In genere

Nel rito del lavoro - per il quale trova applicazione, con i necessari adattamenti, il regime di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, quale è stabilito per il processo ordinario di cognizione e per i procedimenti speciali introdotti con ricorso - tanto la nullità radicale della notificazione del ricorso introduttivo quanto la nullità dovuta al mancato rispetto del termine minimo per la comparizione dell'appellato sono vizi passibili di sanatoria mediante costituzione della parte invocata o mediante rinnovazione da parte del giudice; ma in ogni caso soltanto con effetto "ex nunc", con salvezza cioè dei diritti quesiti. Pertanto nel giudizio di appello, se l'appellato non si costituisce o, costituendosi, eccepisca l'invalidità, il giudice, qualora rilevi che a causa di questa l'atto di impugnazione sia divenuto inidoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza - come nel caso di costituzione dell'appellato in data posteriore alla scadenza del termine di legge per l'impugnazione - deve definire il giudizio con pronunzia di mero rito, posto che la sanatoria con efficacia "ex nunc" derivante dall'eventuale rinnovazione della notifica non incide sulla decadenza già verificatasi, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)