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Sez. L, Sentenza n. 2279 del 09/03/1994 (Rv. 485623 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Mancanza o inesistenza giuridica - Sanatoria - Mezzi - Efficacia "ex nunc" - Conseguenza - Sanatoria successiva alla scadenza del termine per impugnare - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485623-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione

Nel rito del lavoro, la mancanza della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione o l'inesistenza giuridica di tale notifica, siccome eseguita in luogo ed a persona non aventi riferimento alcuno con il destinatario, sono sanabili - mediante la rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod- proc. civ. o mediante la costituzione in giudizio dell'appellato - solamente con effetto "ex nunc", con la conseguenza che la sanatoria non può operare qualora il termine per impugnare sia già decorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 434, Cod. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)