Sez. U, Sentenza n. 14620 del 01/10/2003 (Rv. 567261 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Decorrenza - Individuazione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
Ai sensi dell'art. 51 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, l'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell'illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, definibile in termini penalistici permanente o continuata, dalla data di cessazione della condotta stessa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)