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Sez. U, Ordinanza n. 28159 del 26/11/2008 (Rv. 605550 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Proposizione dell'eccezione per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Condotta illecita protratta nel tempo - Prescrizione - Decorso dalla data di cessazione.
Stato
decisa il 2008-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605550-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in presenza di una condotta illecita protratta nel tempo la prescrizione - che può essere eccepita per la prima volta anche in sede di giudizio di legittimità - decorre dalla data di cessazione dell'illecito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)