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Sez. U, Ordinanza n. 1578 del 23/01/2026 (Rv. 676756-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Questione di giurisdizione decisa da giudice straniero - Ostatività alla proposizione del regolamento ex art. 41 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676756-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, la preclusione stabilita dall'art. 41, comma 1, c.p.c., opera esclusivamente in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche ove la questione di giurisdizione sia stata decisa da un giudice straniero, in quanto la condizione di esperibilità prevista dalla norma predetta consiste nella pendenza del giudizio di merito, che si identifica con il giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento stesso.

Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)