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Sez. U - , Ordinanza n. 14649 del 13/06/2017 (Rv. 644573 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Lodo pronunciato da arbitri stranieri - Ostatività alla proposizione del regolamento ex art. 41 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644573-02

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall'art. 41, comma 1, c.p.c., opera solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche di un lodo pronunciato da arbitri stranieri, atteso che la condizione di esperibilità posta dalla menzionata disposizione è relazionata alla pendenza del giudizio di merito, da intendersi quale giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)