Sez. 3, Sentenza n. 1694 del 24/03/1981 (Rv. 412363 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 8 GENNAIO 1979 N 2 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 8 GENNAIO 1979 N 2 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata, con riferimento all'art 3 cost, l'eccezione di illegittimita costituzionale della legge 8 gennaio 1979 n 2, interpretativa della legge 26 maggio 1965 n 590 in tema di riscatto agrario, sotto il profilo che detta legge, fissando la decorrenza del termine di tre mesi, per il versamento del prezzo da parte del retraente, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto al riscatto, realizzerebbe una disparita di trattamento nei confronti del retrattato -anch'esso coltivatore diretto- che vedrebbe congelata la somma corrisposta per l'acquisto del fondo. Tale conseguenza si ricollega infatti alla scelta, da parte del retrattato, di opporre resistenza ad una pretesa che, in esito al giudizio, si rivelera fondata. (Conf 5606/79, mass n 402205).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)