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Sez. 6, Sentenza n. 8741 del 05/04/1978 Ud. (dep. 30/06/1978) Rv. 139540 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) - DISPOSTE NELL'ISTRUZIONE DAL GIUDICE - METODO DELLE ANALISI ADOTTATO DAL PERITO - VINCOLI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1978-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139540-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) - DISPOSTE NELL'ISTRUZIONE DAL GIUDICE - METODO DELLE ANALISI ADOTTATO DAL PERITO - VINCOLI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE.*

L'art 108 RD 1 luglio 1926 n 1361 (che detta norme regolamentari per l'esecuzione degli artt 43 e 44 RDL 15 ottobre 1925 n 2033) ha come destinatari i laboratori, dipendenti dallo stato o da enti pubblici, cui compete l'effettuazione delle analisi ai fini di presentare, se del caso, la denuncia all'autorita giudiziaria. Quando invece nel corso dell'istruzione di un procedimento penale il giudice dispone una perizia per stabilire la natura e la composizione di una sostanza vinosa, il perito non e vincolato a metodi ufficiali, ma e libero di compiere gli accertamenti demandatigli avvalendosi dei metodi e delle tecniche che ritenga idonei e opportuni. In tal caso non vi e pregiudizio per la difesa, garantita dall'intervento del difensore e del consulente di parte ed il giudice valutera la perizia come prova tecnica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Regio Decr. 01/07/1926 num. 1361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)