Sez. 6, Sentenza n. 9755 del 16/06/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155745 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - METODI UFFICIALI DI INDAGINE - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI SOSTANZA VINOSA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - METODI UFFICIALI DI INDAGINE - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI SOSTANZA VINOSA.*
Il perito non è vincolato a metodi ufficiali, ma è libero di compiere gli accertamenti demandatigli, avvalendosi dei metodi e delle tecniche, che ritenga idonei ed opportuni, quando il giudice, nel corso dell'istruzione di un procedimento penale, dispone una perizia per stabilire la natura e la composizione di una sostanza vinosa. In tal caso non vi è pregiudizio della difesa, garantita dall'intervento del difensore e dall'eventuale consulente di parte: il giudice valuterà la perizia come prova tecnica. (Conf mass n 141217; (Conf mass n 139540).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)