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Sez. 3, Ordinanza n. 19364 del 12/06/2026 (Rv. 678783-01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Responsabilità da circolazione stradale - Ambito applicativo - Natura dell'area e inerenza del fatto dannoso ad attività lavorativa - Irrilevanza - Verifica in concreto della funzione svolta dal veicolo al momento del fatto - Necessità - Fattispecie. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678783-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Ai fini della riconducibilità del fatto dannoso all'ambito applicativo della responsabilità civile da circolazione stradale e della relativa assicurazione obbligatoria, non assumono rilievo né la natura (pubblica o privata) dell'area ove esso si è verificato né la sua inerenza allo svolgimento di un'attività lavorativa, dovendo il giudice di merito accertare se, in concreto, il veicolo sia stato utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto ovvero quale macchina operatrice in funzione diversa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad un sinistro occorso all'interno di un opificio industriale, nel corso delle operazioni di carico di un autocarro, aveva escluso la riconducibilità dell'evento alla nozione di circolazione rilevante ai fini dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore sul rilievo dell'accertamento della natura privata dell'area e dell'inerenza del fatto al contesto lavorativo).

Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)