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Sez. U - , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021 (Rv. 661872 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Art. 122 codice assicurazioni. - Circolazione su aree equiparate a strade di uso pubblico - Nozione - Ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Stato
decisa il 2021-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661872-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)

Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/09/2009 num. 109 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)