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Sez. 3, Sentenza n. 11223 del 20/10/1995 Ud. (dep. 15/11/1995) Rv. 203217 - 01

Finanze e tributi - Dichiarazione dei redditi | Accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari - Validità ai fini della sussistenza dell'evasione e della relativa entità - Condizioni - Valutazione specifica e globale dei singoli dati da parte del giudice - Adeguata motivazione - Necessità - Fattispecie: omessa dichiarazione dei redditi.
Stato
decisa il 1995-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203217-01

Finanze e tributi - Dichiarazione dei redditi

L'accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari rappresenta un valido elemento di indagine per stabilire se vi sia stata evasione e se la stessa abbia raggiunto le soglie determinate dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. A tal fine, però, è indispensabile che il giudice non arresti il proprio esame alla constatazione dell'esistenza di detto accertamento e ad un apodittico richiamo di uno dei singoli dati posti a fondamento del medesimo, ma proceda ad una specifica valutazione di tutti gli estremi tenuti in considerazione dall'ufficio finanziario e di ogni altro eventuale indizio acquisito, sicché deve ripercorrere in modo chiaro e puntuale, anche se sintetico, prima l'apprezzamento di ognuno di essi ad esprimere successivamente una valutazione globale di questi ultimi, rendendo inoltre chiari i passaggi della motivazione da lui adottata, per consentire di verificare la esistenza effettiva e la sua coerenza logica. (Fattispecie in tema di omessa dichiarazione dei redditi).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)